
Ricorso n. 01-2023
sabato, 20 Gennaio 2024
Arbitri GAPICampionato LombardiaCampionato PNI
Ricorso n. 01-2023
Provvedimento n. 01-2024
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO PNI
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Signori:
Avv. Rosario D’Arrigo – Presidente
Avv. Enrico Montobbio – Consigliere Relatore
Ha pronunciato il seguente provvedimento nel ricorso formulato da Varese Olona Nuoto ASD avverso la
decisione del Giudice Sportivo PNI, relativa all’incontro Varese Olona Nuoto vs. Baccombella svolto in
data 19-11-2023, che ha comminato la sanzione di n. 4 giornate di squalifica nei confronti del proprio
tesserato n. 9449, Sig. Fabio De Nicola.
CONCLUSIONI
La Ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso, e la conseguente riduzione della sanzione comminata.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione
Con provvedimento n. 4), reso relativamente alla giornata del 19 novembre 2023, il Giudice Sportivo,
nella persona dell’Avv. Christian Moretti di Genova, irrogava (per le motivazioni contenute in detto
provvedimento, alle quali si fa espressamente riferimento) n. 4 giornate di squalifica al Sig. Fabio De
Nicola, atleta della società Varese Olona Nuoto, tesserato n. 9449.
Tale provvedimento, secondo la previsione dell’art. 35 del Regolamento di Giustizia Sportiva, prendeva
atto del referto arbitrale (si riporta: “per avere ripetutamente ed intenzionalmente colpito un avversario
con un pugno, causandogli una ferita al volto, Art. 21.14 Regolamento tecnico PNI”), in assenza di altri
documenti resi disponibili al Giudice Sportivo nonché di preavviso di reclamo presentato sul campo di
gara o comunque di reclamo scritto tempestivamente pervenuto, secondo le previsioni dell’art. 30 del
Regolamento di Giustizia Sportiva.
Con scritto difensivo in data 29 novembre 2023, la società Varese Olona Nuoto, “suggeriva” una
revisione del suindicato provvedimento, ritenendo che:
”ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di Giustizia Sportiva PallaNuotoItalia crediamo che per tale
episodio possa tenere conto delle attenuanti esplicate ai punti A e B.
Non riteniamo invece che siano avvenute circostanze aggravanti tali da comminare una sanzione
disciplinare superiore alle due giornate di squalifica definite dal Art. 15 comma 1 del suddetto
regolamento“.
Esaminati gli atti, lo scritto difensivo della Società e la documentazione allegata, ascoltato il delegato di
Varese Olona Nuoto comparso all’udienza del 09-01-2024, che ha insistito per l’accoglimento del
ricorso, si ritiene di poter ritenere il ricorso infondato e non accoglibile per le ragioni che seguono.
1) Sotto un profilo squisitamente formale si potrebbe dubitare che lo scritto difensivo contenga i
requisiti per poter essere considerato un ricorso in appello, mancando l’indirizzo del ricorso alla Corte
Sportiva di Appello PNI, ed essendo lo stesso strutturato piuttosto come un’istanza di riesame del
provvedimento del Giudice Sportivo (ed a questo destinato) alla luce di fatti nuovi.
Il Collegio ha ritenuto tuttavia di esaminare, sia sulla base del principio della salvezza degli atti sia di
quello di prevalenza (almeno entro certi limiti) della sostanza sulla forma, anche il merito della questione,
al fine di esaminare la fondatezza materiale del ricorso.
2) Il Giudice Sportivo ha ritenuto di applicare la norma di cui all’art. 21.14 del Regolamento Tecnico
PNI, con l’aggravante di cui all’art. 20, primo comma, lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva.
In particolare, è stato contestato l’aver commesso un atto di brutalità (oltretutto reiterato e volontario),
aggravato dall’aver danneggiato la persona dell’avversario, cagionandogli una ferita al volto.
Il fatto non può essere punito – come suggerisce la società – con una pena non superiore alle due
giornate di squalifica di cui all’art. 15 comma 1 del Regolamento di Giustizia Sportiva, per due ordini di
motivi:
a) l’atto di brutalità (art. 15 comma 2) costituisce fattispecie di illecito autonoma rispetto all’ordinario
comportamento di “gioco violento”, sicché – a monte del giudizio di sussistenza di circostanze attenuanti
o aggravanti, la pena base non può che essere quella di tre giornate prevista dalla norma;
b) nel giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, deve senza dubbio ritenersi la
prevalenza (art. 21 comma 3) della circostanza aggravante di cui alla lettera a) dell’art. 20, dal momento
che – anche ad ammettere una qualche “provocazione” (stato d’ira causato dall’altrui fatto ingiusto) o il
“fatto doloso” della persona offesa, non è chi non veda l’assoluta sproporzione del comportamento “di
reazione” (aver colpito ripetutamente e volontariamente l’avversario con un pugno, causandogli una
ferita al volto) rispetto al presunto “atto provocatorio” (un morso ad un dito, o un colpo – neppure è dato
di intendere se volontario o conseguente all’impeto agonistico – ad un occhio).
3) Si aggiunga che le circostanze che dovrebbero giustificare la presenza di attenuanti sono state
dedotte in maniera totalmente generica (ossia non è dato in alcun modo di intendere se gli affermati atti
di violenza posti in essere dall’avversario siano stati compiuti nello stesso contesto dell’azione che ha
dato luogo al provvedimento sanzionatorio o in altra occasione dell’incontro), né maggiori chiarimenti
sono offerti dal materiale probatorio offerto, che non consente di contestualizzare in un’unica situazione
gli elementi di offesa e risposta, rendendo così impossibile accertare se effettivamente il gioco violento
del De Nicola sia stato conseguenza immediata e diretta del lamentato fatto illecito dell’avversario.
4) In particolare, si deve prendere atto che:
a) non pare possa evincersi dal ricorso che il Dott. Paolillo sia indicato in esso quale testimone da
escutersi da parte del Collegio;
b) la testimonianza dello stesso sarebbe comunque irrilevante perché il teste sarebbe chiamato a riferire
su fatti posteriori all’evento (nella specie: aver prestato assistenza medica a bordo vasca), ma senza che
sia neppure dedotta la circostanza che il predetto medico sia in grado di riferire sul fatto storico oggetto
di sanzione.
L’unica testimonianza rilevante, al contrario, sarebbe infatti quella di un testimone oculare del fatto
sanzionato, ed il sanitario in parola non pare essere indicato come tale.
5) Oltretutto, nulla è stato riportato in merito sul referto arbitrale, né tali circostanze sono state
segnalate ai due arbitri dell’incontro, anche con un preavviso di reclamo, di talché, anche ove
effettivamente vi fosse stata la ricorrenza delle possibili attenuanti, le stesse non sono state oggetto di
accertamento nell’immediato, sicché non è possibile indagarle a distanza di giorni dai fatti.
Quanto sopra tenuto altresì conto della circostanza che, in assenza di reclamo, la deduzione di prove in
grado di appello appare, oltre che inefficace, propriamente tardiva.
PQM
Il Collegio,
Letto il ricorso di Varese Olona Nuoto ASD, ascoltata la relazione del Consigliere Relatore e la
discussione del delegato della ricorrente, visti gli artt. 15, 19, 20, 35, 37, 38 Regolamento di Giustizia
Sportiva PNI, nonché l’art. 21.14 Regolamento Tecnico PNI, rigetta il ricorso e conferma la sanzione
irrogata dal Giudice Sportivo.
Riserva il termine di giorni dieci per il deposito della motivazione.
Bresso, li 09 gennaio 2024
Provvedimento sottoscritto digitalmente dai componenti della Corte.
Il Consigliere Relatore
Avv. Enrico Montobbio
Il Presidente
Avv. Rosario D’Arrigo