
Comunicato GAPI n.19/2024 del 02/05/2024
venerdì, 3 Maggio 2024
Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti
PROVVEDIMENTI:
1) Nei confronti del Sig. Alessandro Gnesutta, atleta della società Titans Bollate, tesserato n° 6036,
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visto il modulo PNIV2 28/04/2024 (n° M662A2), relativo all’incontro Master 022 disputatosi in Novi Ligure, tra le società Titans Bollate e RN Legnano, e constatatane la regolarità;
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vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per gioco scorretto, art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
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visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
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2) Relativamente all’incontro Ragazzi U15 tra Omnia Sport e San Carlo Sport, che avrebbe dovuto disputarsi in data 28/04/2024 presso la piscina di Novi Ligure,
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visto il modulo PNIV2 28/04/2024 (n° R234A2) e constatatane la regolarità;
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considerato che la squadra San Carlo Sport non si è presentata all’incontro de quo, mentre la squadra Omnia Sport era regolarmente presente;
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considerato, quindi, che l’incontro non si è disputato;
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vista la Normativa Generale PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
Assegna alla società Omnia Sport la vittoria a tavolino con il punteggio di 5 a 0.
Irroga alla società San Carlo Sport n° 2 punti di penalizzazione da applicarsi immediatamente.
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3) Nei confronti del Sig. Diego Repetto, atleta della società Aquarium Nuoto, tesserato n° 7077,
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visto il modulo PNIV2 28/04/2024 (n° M707B), relativo all’incontro Master 022 disputatosi in Novi Ligure, tra le società Aquarium Nuoto e H20 Muggiò, e constatatane la regolarità;
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vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta per utilizzo di linguaggio scorretto nei confronti dell’arbitro, art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
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visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
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4) Nei confronti del Sig. Gianmaria Vanini, atleta della società Baccombella, tesserato n° 5963,
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visto il modulo PNIV2 28/04/2024 (n° M605L), relativo all’incontro Master 022 Lega Pro disputatosi in Pavia, tra le società Baccombella e PN Crema, e constatatane la regolarità;
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vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per linguaggio scorretto (blasfemia), art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
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visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
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5) Nei confronti del Sig. Edoardo Frigerio, atleta della società RN Orobica, tesserato n° 10319,
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visto il modulo PNIV2 28/04/2024 (n° M602L), relativo all’incontro Master 022 disputatosi in Pavia, tra le società Campus Team Pavia e RN Orobica, e constatatane la regolarità;
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vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta per utilizzo di linguaggio scorretto nei confronti dell’arbitro, art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
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visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
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6) Relativamente all’incontro Esordienti Serie C tra In Sport Cesano Orange e GIS Milano, che avrebbe dovuto disputarsi in data 28/04/2024 presso la piscina di Milano Muggiano,
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visto il modulo PNIV2 29/04/2024 (n° E174C) e constatatane la regolarità;
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considerato che la squadra In Sport Cesano Orange si è presentata all’incontro con un numero insufficiente di atleti (n° 2), mentre la squadra GIS Milano era regolarmente presente;
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considerato, quindi, che l’incontro non si è disputato;
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vista la Normativa Generale PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
Assegna alla società GIS Milano la vittoria a tavolino con il punteggio di 5 a 0.
Irroga alla società In Sport Cesano Orange n° 2 punti di penalizzazione da applicarsi immediatamente.
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7) Relativamente all’incontro Allievi Serie B2 tra PN Milano e Sport Training 2, che avrebbe dovuto disputarsi in data 28/04/2024 presso la piscina di Monza,
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visto il modulo PNIV2 29/04/2024 (n° A419B2) e constatatane la regolarità;
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considerato che la squadra PN Milano non si è presentata all’incontro de quo, mentre la squadra Sport Training 2 era regolarmente presente;
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considerato, quindi, che l’incontro non si è disputato;
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vista la Normativa Generale PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
Assegna alla società Sport Training 2 la vittoria a tavolino con il punteggio di 5 a 0.
Irroga alla società PN Milano n° 2 punti di penalizzazione da applicarsi immediatamente.
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8) Nei confronti del Sig. Alessandro Maretti, atleta della società Varese Olona Nuoto, tesserato n° 9511,
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visto il modulo PNIV2 28/04/2024 (n° M603L), relativo all’incontro Master 022 disputatosi in Seregno, tra le società I Magnifici PN e Varese Olona Nuoto, e constatatane la regolarità;
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vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta per utilizzo di linguaggio scorretto nei confronti dell’arbitro, art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
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visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
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9) Nei confronti del Sig. Stefano De Nigris, tecnico della società Waterpolo Buccinasco A, tesserato n° 152
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visto il modulo PNIV2 28/04/2024 (n° M661A2), relativo all’incontro Master 022 disputatosi in Seregno tra le società Team Lombardia Rho e Waterpolo Buccinasco A, e constatatane la regolarità;
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vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per comportamento antisportivo, causato da proteste reiterate);
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visto l’art. 14 primo comma del Regolamento di Giustizia PNI;
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visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
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10) Nei confronti del Sig. Federico Benci, atleta della società Waterpolo Buccinasco A, tesserato n° 115,
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visto il modulo PNIV2 28/04/2024 (n° M661A2), relativo all’incontro Master 022 disputatosi in Seregno tra le società Team Lombardia Rho e Waterpolo Buccinasco A, e constatatane la regolarità;
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vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta, causata da proteste, art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
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contestata altresì la recidiva, ex art. 22 Regolamento di Giustizia Sportiva, essendo l’atleta già stato squalificato nella 13ma giornata di campionato;
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visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.
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11) Nei confronti del Sig. Andrea Kurban, atleta della società Waterpolo Buccinasco A, tesserato n° 5427,
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visto il modulo PNIV2 28/04/2024 (n° M661A2), relativo all’incontro Master 022 disputatosi in Seregno tra le società Team Lombardia Rho e Waterpolo Buccinasco A, e constatatane la regolarità;
•
vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta, causata da proteste, art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
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visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
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12) Nei confronti del Sig. Lorenzo Pallotta, atleta della società Team Lombardia Rho, tesserato n° 9217,
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visto il modulo PNIV2 21/04/2024 (n° M664A2), relativo all’incontro Master 022 disputatosi in Seregno tra le società Waterpolo Buccinasco e Waterpolo Treviglio, e constatatane la regolarità;
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vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta, art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
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visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
Il Giudice Sportivo PNI