Comunicato GAPI n.20/2024 BIS del 09/05/2024

giovedì, 9 Maggio 2024

Giudice Sportivo

Comunicato GAPI n.20/2024 BIS del 09/05/2024
Il Giudice Sportivo PNI
Avv. Christian Moretti,
ha emesso il seguente
PROVVEDIMENTO
Ritenuto in fatto ed in diritto
• in data 28/04/2024 si disputava presso la piscina di Pavia l’incontro tra le squadre PN Barzanò e In
Sport Cesano (codice A394BI) relativo al campionato Under 17. L’incontro era terminato 12 a 5 in
favore della PN Barzanò;
• con preavviso di reclamo tempestivamente depositato, il Sig. Paolo Romanò tecnico della In Sport
Cesano contestava la sussistenza di un errore tecnico;
• in data 30/04/2024, sempre il predetto Sig. Romanò, nella qualità, depositava tempestivamente
reclamo, senza dedurre e/o allegare di avere compiuto le comunicazioni alla società avversaria,
previste dall’art. 7.5 della normativa generale PNI;
• in particolare, nel predetto reclamo si sosteneva l’errore tecnico in quanto il suddetto incontro
veniva arbitrato anche dal Sig. Carlo Maria Rainone: a dire del reclamante non vi era stato
preavviso, essendo stata effettuata solo la designazione dell’altro arbitro, Sig. Daniele Torrente.
• Inoltre, il predetto Sig. Rainone avrebbe arbitrato senza divisa, autorizzato a svolgere le sue
funzioni direttamente dal responsabile del GAPI, Sig. Davide Vukosa.
• Il Giudice Sportivo provvedeva a richiedere informazioni al GAPI che, in data 30/04/2024,
inviava sua relazione: questo Giudice, inoltre, sentiva a chiarimenti il responsabile del GAPI, Sig.
Davide Vukosa in data 30/04/2024 ed in data 07/05/2024;
• in particolare emergeva come il GAPI ad inizio stagione, essendo oltretutto prassi consolidata,
avesse avvertito tutte le società che, verso la fine del campionato, anche al fine di far maturare
esperienza ai nuovi direttori di gara, avrebbe provveduto a far arbitrare gli incontri con il sistema
del doppio arbitro, salva eventuale opposizione sul campo;
• non ritenendo necessari ulteriori accertamenti, questo Giudice chiudeva l’istruttoria in data
08/05/2023.
Tanto premesso,
il Giudice richiamati i fatti come meglio esplicitati supra, ritiene il reclamo improcedibile e, comunque
infondato.
In primo luogo, occorre evidenziare come parte reclamante, sebbene lo abbia inoltrato per tempo, non
abbia provveduto a comunicare e/o a notificare il proprio reclamo al soggetto controinteressato, come
prescritto dall’art. 7.5 della normativa generale PNI.
Tale mancato adempimento, rendendo il contraddittorio sul punto, non integro, mancando le difese del
soggetto controinteressato rendono il reclamo improcedibile.
Ma questo Giudice, anche in virtù dell’orientamento della Corte D’Appello PNI (cfr. provv. 01/2024 Pres.
D’Arrigo, Rel. Montobbio) che ritiene, nell’interesse della Giustizia Spotiva, la prevalenza, entro certi
limiti, della sostanza rispetto alla forma, ritiene altresì che il reclamo sia infondato nel merito.
In particolare risulta provato dalla relazione del GAPI 30/04/2024, che il Sig. Rainone sia effettivamente
un arbitro inserito nella struttura PNI, in procinto di essere stabilmente inserito nelle rotazioni arbitrali.
Il fatto che quest’ultimo poi non abbia arbitrato in divisa PNI, oltre ad essere circostanza irrilevante, è
inveritiera.
Dalle stesse foto allegate al reclamo, risulta infatti che il Sig. Rainone indossasse la maglia utilizzata dagli
arbitri quale divisa: dalla relazione del GAPI risulta che, vista la stazza del predetto, non si siano rinvenuti
pantaloni della sua taglia: ciò è stato confermato sia dalla relazione del GAPI, sia, personalmente, dal Sig.
Vukosa.
Risulta altresì che il GAPI abbia, nel corso delle riunioni preliminari della presente stagione, abbia
informato tutte le società, tecnici e tutor che, soprattutto nel finale dei campionati, anche al fine di far
maturare esperienza, avrebbe provveduto ad effettuare alcune partite con il doppio arbitraggio (e che,
comunque sia prassi consolidata da anni), come nella fattispecie de qua, se sul campo non vi fosse stata
opposizione da parte delle squadre, circostanza neppure dedotta e comuque, esclusa dal Sig. Vukosa, che,
sentito da questo Giudice, ha confermato di aver autorizzato il Sig. Rainone ad arbitrare.
La designazione degli arbitri, del resto, secondo la Normativa Generale PNI, non pare essere soggetta a
formalità particolari (cfr. art. 9 primo comma) e, secondo l’art. 6 del Regolamento Tecnico PNI, gli
incontri possono essere diretti indifferentemente da uno o due arbitri.
Le eventuali discrasie rilevate da parte reclamante non paiono essere state di rilevanza tale da consentire
l’accoglimento del reclamo: pertanto, ferma restando la sua improcedibilità il gravame proposto dalla
società In Sport Cesano risulta essere infondato nel merito.
*****
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo PNI, definitivamente pronunciando,
Respinge il ricorso, in quanto improcedibile e, comunque, infondato, omologando il risultato della partita.
Si comunichi agli interessati e si pubblichi sul sito PNI.
Bresso, 08/05/2024
Avv. Christian Moretti

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