
Comunicato GAPI n.21/2024 del 16/05/2024
giovedì, 16 Maggio 2024
Giudice Sportivo
Comunicato GAPI n.21/2024 del 16/05/2024
Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti
PROVVEDIMENTI:
1) Nei confronti del Sig. Dario Di Cesare, atleta della società I Magnifici PN, tesserato n° 6364,
•
visto il modulo PNIV2 13/05/2024 (n° M611L), relativo all’incontro Master 022 disputatosi in Novi Ligure, tra le società I Magnifici PN e Campus Team Pavia, e constatatane la regolarità;
•
vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per gioco violento, per aver tentato di colpire un avversario con una ginocchiata, art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
•
visto l’art. 18 del Regolamento di Giustizia PNI, avendo l’atleta soltanto tentato di colpire l’avversario, ma non colpendolo effettivamente;
•
visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
2) Relativamente all’incontro Seniores Lega Pro tra SG Arese e Onda Blu Dalmine, che avrebbe dovuto disputarsi in data 12/05/2024 presso la piscina di Treviglio,
•
visto il modulo PNIV2 12/05/2024 (n° S569L) e constatatane la regolarità;
•
considerato che la squadra Onda Blu Dalmine non si è presentata all’incontro de quo, mentre la squadra SG Arese era regolarmente presente;
•
considerato, quindi, che l’incontro non si è disputato;
•
vista la Normativa Generale PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
Assegna alla società SG Arese la vittoria a tavolino con il punteggio di 5 a 0.
Irroga alla società Onda Blu Dalmine n° 2 punti di penalizzazione da applicarsi immediatamente.
***
3) Nei confronti del Sig. Enrico D’Alessandro, atleta della società Vigevano Nuoto, tesserato n° 10023,
•
visto il modulo PNIV2 12/05/2024 (n° A333L), relativo all’incontro Allievi U17 disputatosi in Novi Ligure, tra le società Vigevano Nuoto e Luca Locatelli Genova, e constatatane la regolarità;
•
vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta, art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
•
contestata altresì la recidiva di cui all’art. 22 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, essendo oltretutto il comportamento tenuto della stessa indole rispetto alla precedente squalifica del 07/04 u.s.;
•
visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.
***
4) Nei confronti del Sig. Corrado Trebeschi, tecnico della società Vigevano Nuoto, tesserato n° 576,
•
visto il modulo PNIV2 12/05/2024 (n° A333L), relativo all’incontro Allievi U17 disputatosi in Novi Ligure, tra le società Vigevano Nuoto e Luca Locatelli Genova, e constatatane la regolarità;
•
vista la condotta contestata dall’arbitro (nonostante la squalifica ancora da scontare, il tecnico, dalla tribuna impartiva disposizioni alla propria squadra, per tutta la durata della partita);
•
considerato pertanto il particolare disvalore del comportamento del tecnico, che ha ritenuto di violare il provvedimento sanzionatorio di questo Giudice;
•
visto l’art. 13 del Regolamento di Giustizia PNI;
•
visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica, da scontarsi successivamente alle sanzioni già irrogate, in precedenza.
***
5) Nei confronti del Sig. Edoardo Cazzaniga, atleta della società Piacenza PN 2018, tesserato n° 9669,
•
visto il modulo PNIV2 12/05/2024 (n° A334L), relativo all’incontro Allievi U17 disputatosi in Busto Arsizio, tra le società SG Arese e Piacenza PN 2018, e constatatane la regolarità;
•
vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta nei confronti dell’arbitro, art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
•
contestata altresì la circostanza aggravante di cui all’art. 20 comma primo lettera f);
•
visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.
***
6) Nei confronti del Sig. Tommaso Cifalinò atleta della società Piacenza PN 2018, tesserato n° 9972,
•
visto il modulo PNIV2 12/05/2024 (n° A334L), relativo all’incontro Allievi U17 disputatosi in Busto Arsizio, tra le società SG Arese e Piacenza PN 2018, e constatatane la regolarità;
•
vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per brutalità, art. 21.14 Regolamento Tecnico PNI);
•
contestata altresì la circostanza aggravante di cui all’art. 20 comma primo lettera f);
visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 4 giornate di squalifica.
Dispone, visto il particolare disvalore del comportamento dell’atleta, ex art. 25 primo comma lettera b) del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, che la squalifica, nel caso in cui non venga scontata completamente in questa stagione, prosegua, per la parte residua, nella successiva.
***
8) Nei confronti del Sig. Rocco Di Gianni, tecnico della società Piacenza PN 2018, tesserato n° 576,
•
visto il modulo PNIV2 12/05/2024 (n° A334L), relativo all’incontro Allievi U17 disputatosi in Busto Arsizio, tra le società SG Arese e Piacenza PN 2018, e constatatane la regolarità;
•
vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento antisportivo, consistente in proteste reiterate, art. 14 Regolamento di Giustizia Sportiva PNI)
•
contestata altresì la circostanza aggravante di cui all’art. 20 comma primo lettera f);
•
visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.
Il Giudice Sportivo PNI