
Comunicato GAPI n.06/2025 del 16/01/2025
giovedì, 16 Gennaio 2025
Arbitri GAPICampionato PNI
Bresso, 16/01/2024
Comunicato GAPI n.06/2025 del 16/01/2025
Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti
PROVVEDIMENTI:
1) Nei confronti del Sig. Michele Arigliano, atleta della società H2O Muggiò, tesserato n°
10851,
• visto il modulo PNIV2 12/01/2025 (n° J505L), relativo all’incontro Juniores U19
disputatosi in Seregno, tra le società Viribus Unitis Oro e H2O Muggiò, e constatatane
la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per gioco scorretto, art. 21.13 del
Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
2) Nei confronti del Sig. Daniele Provveduto, atleta della società Titans Bollate, tesserato n°
4927,
• visto il modulo PNIV2 12/01/2025 (n° S571), relativo all’incontro Seniores U22
disputatosi in Pavia, tra le società Piacenza PN 2018 e Titans Bollate, e constatatane la
regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento scorretto, art.
21.13 del Regolamento tecnico PNI);Bresso, 16/01/2024
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
3) Nei confronti del Sig. Gianluca Invernici, atleta della società Palombella, tesserato n°
5945,
• visto il modulo PNIV2 14/01/2025 (n° M605L), relativo all’incontro Master 022
disputatosi in Treviglio, tra le società PN Leinì Gialla e Palombella, e constatatane la
regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per gioco violento avendo colpito
involontariamente il volto di un avversario, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
• visto l’art. 15 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
• ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 19 secondo comma del
Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, in quanto la condotta contestata è stata
qualificata dall’arbitro come involontaria;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
4) Nei confronti del Sig. Tommaso Riva, atleta della società Palombella, tesserato n° 7648,
• visto il modulo PNIV2 14/01/2025 (n° M605L), relativo all’incontro Master 022
disputatosi in Treviglio, tra le società PN Leinì Gialla e Palombella, e constatatane la
regolarità;Bresso, 16/01/2024
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per gioco violento avendo colpito
involontariamente un avversario con un pugno, art. 21.13 del Regolamento tecnico
PNI);
• visto l’art. 15 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
• ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 19 secondo comma del
Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, in quanto la condotta contestata è stata
qualificata dall’arbitro come involontaria;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
Il Giudice Sportivo PNI