
Comunicato GAPI n.09/2025 del 05/02/2025
mercoledì, 5 Febbraio 2025
Arbitri GAPI
Bresso, 05/02/2025
Comunicato GAPI n.09/2025 del 05/02/2025
Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti
PROVVEDIMENTI:
1) Nei confronti del Sig. Domenico Angrisani, atleta della società Campus Team Pavia,
tesserato n° 8807,
• visto il modulo PNIV2 02/02/2025 (n° A378L), relativo all’incontro Allievi U17
disputatosi in Pavia, tra le società Campus Team Pavia e Waterpolo Treviglio Nera, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta causata da
utilizzo di linguaggio blasfemo, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
2) Nei confronti del Sig. Davide Mandorlo, atleta della società Sport Training 2, tesserato n°
9765,
• visto il modulo PNIV2 02/02/2025 (n° R348C), relativo all’incontro Ragazzi U15
disputatosi in Pavia, tra le società Aquarium e Sport Training 2, e constatatane la
regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento irriguardoso nei
confronti dell’arbitro, causato da plateali proteste ed insulti art. 21.13 del Regolamento
tecnico PNI);Bresso, 05/02/2025
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
3) Nei confronti del Sig. Luca Ruggiero, atleta della società H2 Sport, tesserato n° 10616,
• visto il modulo PNIV2 02/02/2025 (n° J513L), relativo all’incontro Juniores U19
disputatosi in Pavia, tra le società Waterpolo Treviglio e H2 Sport constatatane la
regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (al termine della gara, per protestare avverso le
decisioni arbitrali, calciava un pallone in vasca);
• ritenuto che tale comportamento integri gli estremi di un illecito disciplinare e art. 13
Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
• ritenuto che, in particolare, tale comportamento sia da qualificarsi come antisportivo,
ex art. 14 primo comma Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
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4) Nei confronti del Sig. Corrado Trebeschi, tecnico della società H2 Sport, tesserato n,
• visto il modulo PNIV2 02/02/2025 (n° J513L), relativo all’incontro Juniores U19
disputatosi in Pavia, tra le società Waterpolo Treviglio e H2 Sport constatatane la
regolarità;Bresso, 05/02/2025
• vista la condotta contestata dall’arbitro (al termine della gara, protestava in maniera
veemente ed ingiuriosa avverso le decisioni arbitrali);
• ritenuto che tale comportamento integri gli estremi di un illecito disciplinare e art. 13
Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
• ritenuto che, in particolare, tale comportamento sia da qualificarsi come antisportivo,
ex art. 14 primo comma Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
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5) Nei confronti della società H2 Sport,
• visto il modulo PNIV2 02/02/2025 (n° J513L), relativo all’incontro Juniores U19
disputatosi in Pavia, tra le società Waterpolo Treviglio e H2 Sport constatatane la
regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (durante lo svolgimento della gara, la giuria
veniva ripetutamente insultata dai tifosi della società H2 Sport);
• visti gli artt. 13 e 23 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga alla società H2 Sport ammonizione con diffida.
Il Giudice Sportivo PNI