Comunicato GAPI n.09/2025 del 05/02/2025

mercoledì, 5 Febbraio 2025

Arbitri GAPI

Bresso, 05/02/2025

Comunicato GAPI n.09/2025 del 05/02/2025

Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti

PROVVEDIMENTI:

1) Nei confronti del Sig. Domenico Angrisani, atleta della società Campus Team Pavia,

tesserato n° 8807,

• visto il modulo PNIV2 02/02/2025 (n° A378L), relativo all’incontro Allievi U17

disputatosi in Pavia, tra le società Campus Team Pavia e Waterpolo Treviglio Nera, e

constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta causata da

utilizzo di linguaggio blasfemo, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

2) Nei confronti del Sig. Davide Mandorlo, atleta della società Sport Training 2, tesserato n°

9765,

• visto il modulo PNIV2 02/02/2025 (n° R348C), relativo all’incontro Ragazzi U15

disputatosi in Pavia, tra le società Aquarium e Sport Training 2, e constatatane la

regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento irriguardoso nei

confronti dell’arbitro, causato da plateali proteste ed insulti art. 21.13 del Regolamento

tecnico PNI);Bresso, 05/02/2025

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

3) Nei confronti del Sig. Luca Ruggiero, atleta della società H2 Sport, tesserato n° 10616,

• visto il modulo PNIV2 02/02/2025 (n° J513L), relativo all’incontro Juniores U19

disputatosi in Pavia, tra le società Waterpolo Treviglio e H2 Sport constatatane la

regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (al termine della gara, per protestare avverso le

decisioni arbitrali, calciava un pallone in vasca);

• ritenuto che tale comportamento integri gli estremi di un illecito disciplinare e art. 13

Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

• ritenuto che, in particolare, tale comportamento sia da qualificarsi come antisportivo,

ex art. 14 primo comma Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

4) Nei confronti del Sig. Corrado Trebeschi, tecnico della società H2 Sport, tesserato n,

• visto il modulo PNIV2 02/02/2025 (n° J513L), relativo all’incontro Juniores U19

disputatosi in Pavia, tra le società Waterpolo Treviglio e H2 Sport constatatane la

regolarità;Bresso, 05/02/2025

• vista la condotta contestata dall’arbitro (al termine della gara, protestava in maniera

veemente ed ingiuriosa avverso le decisioni arbitrali);

• ritenuto che tale comportamento integri gli estremi di un illecito disciplinare e art. 13

Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

• ritenuto che, in particolare, tale comportamento sia da qualificarsi come antisportivo,

ex art. 14 primo comma Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

5) Nei confronti della società H2 Sport,

• visto il modulo PNIV2 02/02/2025 (n° J513L), relativo all’incontro Juniores U19

disputatosi in Pavia, tra le società Waterpolo Treviglio e H2 Sport constatatane la

regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (durante lo svolgimento della gara, la giuria

veniva ripetutamente insultata dai tifosi della società H2 Sport);

• visti gli artt. 13 e 23 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga alla società H2 Sport ammonizione con diffida.

Il Giudice Sportivo PNI

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