
Comunicato GAPI n.16/2025 del 26/03/2025
venerdì, 28 Marzo 2025
Arbitri GAPI
Bresso, 26/03/2025
Comunicato GAPI n.16/2025 del 26/03/2025
Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti
PROVVEDIMENTI:
1) Relativamente all’incontro Acquagol U11 tra Viribus Unitis e Team Lombardia Rho
Bianca, che avrebbe dovuto disputarsi in data 23/03/2025 presso la piscina di Cantù,
• visto il modulo PNIV2 23/03/2025 (n° AG30) e constatatane la regolarità;
• considerato che la squadra Team Lombardia Rho Bianca non si è presentata
all’incontro de quo, mentre la squadra Viribus Unitis era regolarmente presente;
• considerato, quindi, che l’incontro non si è disputato;
• vista la Normativa Generale PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
Assegna alla società Viribus Unitis la vittoria a tavolino con il punteggio di 5 a 0.
Irroga alla società Team Lombardia Rho Bianca n° 2 punti di penalizzazione da applicarsi
immediatamente.
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2) Nei confronti del Sig. Giacomo Fossati, atleta della società Aquarium Nuoto, tesserato
n° 6173,
• visto il modulo PNIV2 23/03/2025 (n° M719B1), relativo all’incontro Master 022
serie B1 disputatosi in Novi Ligure, tra le società Aquarium Nuoto e SP Bissone;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per gioco violento, art. 21.13 del
Regolamento tecnico PNI);Bresso, 26/03/2025
• visto l’art. 15 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
• contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 20 primo comma lettera f) del
Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 3 giornate di squalifica.
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3) Nei confronti del Sig. Edoardo Maria Casarin, tecnico della società Aquarium Nuoto,
tesserato n° 395,
• visto il modulo PNIV2 23/03/2025 (n° M719B1), relativo all’incontro Master 022
serie B1 disputatosi in Novi Ligure, tra le società Aquarium Nuoto e SP Bissone;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento antisportivo
causato da proteste nei confronti delle decisioni arbitrali art. 14 del Regolamento di
Giustizia Sportiva PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica
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4) Nei confronti della Sig.ra Maria Cristina Chinappi, atleta della società SG Arese Old,
tesserata n° 9193,
• visto il modulo PNIV2 23/03/2025 (n° M717B1), relativo all’incontro Master 022
Serie B1 disputatosi in Pavia, tra le società SG Arese Old e PN Desenzano, e
constatatane la regolarità;Bresso, 26/03/2025
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per brutalità, art. 21.14
Regolamento Tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga alla suddetta n° 3 giornate di squalifica.
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5) Nei confronti del Sig. Davide Fanton, atleta della società RN Legnano, tesserato n°
9835,
• visto il modulo PNIV2 23/03/2025 (n° J541A2), relativo all’incontro Juniores serie
A2 disputatosi in Novi Ligure, tra le società PN Taurus Cantù e RN Legnano;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta causata da
linguaggio ingiurioso, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
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6) Nei confronti del Sig. Mario Velsanto, atleta della società PN Lecco, tesserato n° 9201,
• visto il modulo PNIV2 23/03/2025 (n° M651A2), relativo all’incontro Master 022
Serie A2 disputatosi in Varese, tra le società SG Arese e PN Lecco;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per gioco violento, art. 21.13 del
Regolamento tecnico PNI);Bresso, 26/03/2025
• ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 19 secondo comma, in
quanto la condotta dell’atleta è stata definita involontaria;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
Il Giudice Sportivo PNI