
Comunicato GAPI n.18/2025 del 09/04/2025
venerdì, 11 Aprile 2025
Arbitri GAPI
Bresso, 09/04/2025
Comunicato GAPI n.18/2025 del 09/04/2025
Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti
PROVVEDIMENTI:
1) Nei confronti del Sig. Riccardo Rocco, atleta della società Viribus Unitis Verde,
tesserato n° 6681,
· visto il modulo PNIV2 06/04/2025 (n° A420A2), relativo all’incontro Allievi U17
Serie A2 disputatosi in Genova, tra le società Piacenza PN 2018 e Viribus Unitis
Verde, e constatatane la regolarità;
· vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per reiterate proteste nei
confronti delle decisioni arbitrali, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
· visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
2) Nei confronti del Sig. Riccardo Dalla Libera, atleta della società Pallanuoto
Vimercate, tesserato n° 7080,
· visto il modulo PNIV2 06/04/2025 (n° M724B1), relativo all’incontro Master 022
serie B1 disputatosi in Genova, tra le società Pallanuoto Vimercate e Aquarium
Nuoto e constatatane la regolarità;
· vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per gioco violento, art. 21.13 del
Regolamento tecnico PNI);Bresso, 09/04/2025
· visto l’art. 15 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
· visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.
***
3) Nei confronti del Sig. Corrado Trebeschi, tecnico della società H2 Sport, tesserato n°
612,
· visto il modulo PNIV2 06/04/2025 (n° J521L), relativo all’incontro Juniores U19
Lega Pro disputatosi in Seregno, tra le società H2 Sport e SG Arese e constatatane
la regolarità;
· vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento antisportivo
causato da ripetute proteste nei confronti delle decisioni arbitrali art. 14 del
Regolamento di Giustizia Sportiva PNI);
· contestata altresì la recidiva specifica ex art. 22 secondo comma del regolamento di
Giustizia Sportiva PNI, per essere già stato squalificato per i medesimi motivi nella
nona giornata di campionato.
· visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.
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4) Nei confronti del Sig. Matteo Afker, tecnico della società Omnia Sport, tesserato n°
16,
· visto il modulo PNIV2 06/04/2025 (n° R285B1), relativo all’incontro Ragazzi U15
Serie B1 disputatosi in Rho, tra le società Omnia Sport e Sport Plus Cassano e
constatatane la regolarità;Bresso, 09/04/2025
· vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento antisportivo
causato da ripetute proteste nei confronti delle decisioni arbitrali art. 14 del
Regolamento di Giustizia Sportiva PNI);
· visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
5) Nei confronti del Sig. Andrea Fanton, atleta della società Omnia Sport, tesserato n°
7713,
· visto il modulo PNIV2 06/04/2025 (n° R285B1), relativo all’incontro Ragazzi U15
Serie B1 disputatosi in Rho, tra le società Omnia Sport e Sport Plus Cassano e
constatatane la regolarità;
· vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento irriguardoso
nei confronti dell’arbitro, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
· contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 20 primo comma lettera f) del
Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, per avere, all’uscita dalla vasca, imprecato
con blasfemia;
· visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.
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6) Nei confronti del Sig. Mirko Sciarra, atleta della società SG Arese, tesserato n° 7422,
· visto il modulo PNIV2 06/04/2025 (n° M661A2), relativo all’incontro Master 022
Serie A2 disputatosi in Treviglio, tra le società SG Arese e Waterpolo Treviglio e
constatatane la regolarità;Bresso, 09/04/2025
· vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento irriguardoso
nei confronti dell’arbitro, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
· visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
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7) Nei confronti del Sig. Riccardo Rosanna, atleta della società Bastet, tesserato n°
11227,
· visto il modulo PNIV2 06/04/2025 (n° M663A2), relativo all’incontro Master 022
Serie A2 disputatosi in Treviglio, tra le società Bastet e RN Orobica constatatane la
regolarità;
· vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento irriguardoso
nei confronti dell’arbitro, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
· visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
Il Giudice Sportivo PNI