Comunicato GAPI n.18/2025 del 09/04/2025

venerdì, 11 Aprile 2025

Arbitri GAPI

Bresso, 09/04/2025

Comunicato GAPI n.18/2025 del 09/04/2025

Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti

PROVVEDIMENTI:

1) Nei confronti del Sig. Riccardo Rocco, atleta della società Viribus Unitis Verde,

tesserato n° 6681,

· visto il modulo PNIV2 06/04/2025 (n° A420A2), relativo all’incontro Allievi U17

Serie A2 disputatosi in Genova, tra le società Piacenza PN 2018 e Viribus Unitis

Verde, e constatatane la regolarità;

· vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per reiterate proteste nei

confronti delle decisioni arbitrali, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);

· visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

2) Nei confronti del Sig. Riccardo Dalla Libera, atleta della società Pallanuoto

Vimercate, tesserato n° 7080,

· visto il modulo PNIV2 06/04/2025 (n° M724B1), relativo all’incontro Master 022

serie B1 disputatosi in Genova, tra le società Pallanuoto Vimercate e Aquarium

Nuoto e constatatane la regolarità;

· vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per gioco violento, art. 21.13 del

Regolamento tecnico PNI);Bresso, 09/04/2025

· visto l’art. 15 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

· visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.

***

3) Nei confronti del Sig. Corrado Trebeschi, tecnico della società H2 Sport, tesserato n°

612,

· visto il modulo PNIV2 06/04/2025 (n° J521L), relativo all’incontro Juniores U19

Lega Pro disputatosi in Seregno, tra le società H2 Sport e SG Arese e constatatane

la regolarità;

· vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento antisportivo

causato da ripetute proteste nei confronti delle decisioni arbitrali art. 14 del

Regolamento di Giustizia Sportiva PNI);

· contestata altresì la recidiva specifica ex art. 22 secondo comma del regolamento di

Giustizia Sportiva PNI, per essere già stato squalificato per i medesimi motivi nella

nona giornata di campionato.

· visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.

***

4) Nei confronti del Sig. Matteo Afker, tecnico della società Omnia Sport, tesserato n°

16,

· visto il modulo PNIV2 06/04/2025 (n° R285B1), relativo all’incontro Ragazzi U15

Serie B1 disputatosi in Rho, tra le società Omnia Sport e Sport Plus Cassano e

constatatane la regolarità;Bresso, 09/04/2025

· vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento antisportivo

causato da ripetute proteste nei confronti delle decisioni arbitrali art. 14 del

Regolamento di Giustizia Sportiva PNI);

· visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

5) Nei confronti del Sig. Andrea Fanton, atleta della società Omnia Sport, tesserato n°

7713,

· visto il modulo PNIV2 06/04/2025 (n° R285B1), relativo all’incontro Ragazzi U15

Serie B1 disputatosi in Rho, tra le società Omnia Sport e Sport Plus Cassano e

constatatane la regolarità;

· vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento irriguardoso

nei confronti dell’arbitro, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);

· contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 20 primo comma lettera f) del

Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, per avere, all’uscita dalla vasca, imprecato

con blasfemia;

· visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.

***

6) Nei confronti del Sig. Mirko Sciarra, atleta della società SG Arese, tesserato n° 7422,

· visto il modulo PNIV2 06/04/2025 (n° M661A2), relativo all’incontro Master 022

Serie A2 disputatosi in Treviglio, tra le società SG Arese e Waterpolo Treviglio e

constatatane la regolarità;Bresso, 09/04/2025

· vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento irriguardoso

nei confronti dell’arbitro, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);

· visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

7) Nei confronti del Sig. Riccardo Rosanna, atleta della società Bastet, tesserato n°

11227,

· visto il modulo PNIV2 06/04/2025 (n° M663A2), relativo all’incontro Master 022

Serie A2 disputatosi in Treviglio, tra le società Bastet e RN Orobica constatatane la

regolarità;

· vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento irriguardoso

nei confronti dell’arbitro, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);

· visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

Il Giudice Sportivo PNI

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