Comunicato GAPI n.19/2025 del 16/04/2025

giovedì, 17 Aprile 2025

Arbitri GAPI

Bresso, 16/04/2025

Comunicato GAPI n.19/2025 del 16/04/2025

Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti

PROVVEDIMENTI:

1) Nei confronti del Sig. Simone Tambini, atleta della società PN Crema, tesserato n°

6833,

• visto il modulo PNIV2 14/04/2025 (n° M642L), relativo all’incontro Master 022

Lega Pro disputatosi in Crema, tra le società PN Crema e Team Lombardia Rho, e

constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per mancanza di rispetto nei

confronti dell’arbitro, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

2) Nei confronti del Sig. Giovanni Nigro, atleta della società PN Leinì, tesserato n° 9385,

• visto il modulo PNIV2 14/04/2025 (n° R333B2), relativo all’incontro Ragazzi U15

serie B2 disputatosi in Crema, tra le società PN Leinì e Waterpolo Buccinasco e

constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione disubbedienza rispetto alle

decisioni arbitrali, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.Bresso, 16/04/2025

***

3) Nei confronti del Sig. Edoardo Giussani, atleta della società PN Barzanò, tesserato n°

4902,

• visto il modulo PNIV2 13/04/2025 (n° J562B), relativo all’incontro Juniores Under

19 Serie B disputatosi in Varedo, tra le società I Magnifici U19 e PN Barzanò e

constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento scorretto, art.

21.13 del Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

4) Nei confronti del Sig. Panteleimon Karamanis, atleta della società Waterpolo Milano

Olimpiakozzi, tesserato n° 10927,

• visto il modulo PNIV2 13/04/2025 (n° M662A2), relativo all’incontro Master 022

Serie A2 disputatosi in Crema, tra le società Waterpolo Milano Olimpiakozzi e RN

Legnano e constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento scorretto, art.

21.13 del Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***Bresso, 16/04/2025

5) Nei confronti del Sig. Andrea Ruspi, atleta della società RN Legnano, tesserato n°

10871,

• visto il modulo PNIV2 13/04/2025 (n° M662A2), relativo all’incontro Master 022

Serie A2 disputatosi in Crema, tra le società Waterpolo Milano Olimpiakozzi e RN

Legnano e constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento scorretto, art.

21.13 del Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

6) Nei confronti del Sig. Samuele Darini, atleta della società Waterpolo Buccinasco B,

tesserato n° 11276,

• visto il modulo PNIV2 13/04/2025 (n° M772B2), relativo all’incontro Master 022

Serie B2 disputatosi in Crema, tra le società PN Leinì Blu e Waterpolo Buccinasco

B e constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento irriguardoso,

art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***Bresso, 16/04/2025

7) Nei confronti del Sig. Alessandro Parente, atleta della società Waterpolo Buccinasco

B, tesserato n° 8494,

• visto il modulo PNIV2 13/04/2025 (n° M772B2), relativo all’incontro Master 022

Serie B2 disputatosi in Crema, tra le società PN Leinì Blu e Waterpolo

• Buccinasco B e constatatane la regolarità;

• vista e verificata a seguito di approfondimento istruttorio la condotta contestata

dall’arbitro (espulsione per brutalità, art. 21.14 del Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 3 giornate di squalifica.

Il Giudice Sportivo PNI

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