Comunicato GAPI n.05/2026 del 14/01/2026
giovedì, 15 Gennaio 2026
Arbitri GAPI
Comunicato GAPI n.05/2026 del 14/01/2026
Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti
PROVVEDIMENTI:
1) Relativamente all’incontro Ragazzi U15 Serie C1 tra Canottieri Bissolati e PN Taurus
Cantù, che avrebbe dovuto disputarsi in data 11/01/2026 presso la piscina di Cantù,
• visto il modulo PNIV2 11/01/2026 (n° R216C1) e constatatane la regolarità;
• considerato che la squadra PN Taurus Cantù non si è presentata all’incontro de quo,
mentre la squadra Canottieri Bissolati era regolarmente presente;
• considerato, quindi, che l’incontro non si è disputato;
• vista la Normativa Generale PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
Assegna alla società Canottieri Bissolati la vittoria a tavolino con il punteggio di 5 a 0.
Irroga alla società PN Taurus Cantù n° 2 punti di penalizzazione da applicarsi
immediatamente.
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2) Nei confronti del Sig. Marco Bonacossa, atleta della società H2Sport, tesserato n° 12223,
• visto il modulo PNIV2 11/01/2026 (n° M214B1), relativo all’incontro Master 022
Serie B1. disputatosi in Pavia, tra le società Aquarium Nuoto e H2Sport, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per gioco violento, art. 21.13 del
Regolamento tecnico PNI);
• visto l’art. 15 primo comma del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
• ritenuto di applicare la circostanza attenuante di cui all’art. 19 secondo comma del
Regolamento di Giustizia PNI, in quanto la condotta sanzionata viene qualificata
come meramente irruenta, e la stessa non ha cagionato danni fisici all’avversario
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
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3) Nei confronti del Sig. Michael Benedetti, atleta della società Pallanuoto Peschiera,
tesserato n° 10896,
visto il modulo PNIV2 12/01/2026 (n° R229C2), relativo all’incontro Ragazzi Under 15 Serie
C2 disputatosi in Rho, tra le società Pallanuoto Peschiera e Titans Bollate, e constatatane
la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta causata da
utilizzo di linguaggio scurrile nei confronti di un avversario, art. 21.13 del
Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
Il Giudice Sportivo PNI