Comunicato GAPI n.06/2025 del 16/01/2025

giovedì, 16 Gennaio 2025

Arbitri GAPICampionato PNI

Bresso, 16/01/2024

Comunicato GAPI n.06/2025 del 16/01/2025

Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti

PROVVEDIMENTI:

1) Nei confronti del Sig. Michele Arigliano, atleta della società H2O Muggiò, tesserato n°

10851,

• visto il modulo PNIV2 12/01/2025 (n° J505L), relativo all’incontro Juniores U19

disputatosi in Seregno, tra le società Viribus Unitis Oro e H2O Muggiò, e constatatane

la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per gioco scorretto, art. 21.13 del

Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

2) Nei confronti del Sig. Daniele Provveduto, atleta della società Titans Bollate, tesserato n°

4927,

• visto il modulo PNIV2 12/01/2025 (n° S571), relativo all’incontro Seniores U22

disputatosi in Pavia, tra le società Piacenza PN 2018 e Titans Bollate, e constatatane la

regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento scorretto, art.

21.13 del Regolamento tecnico PNI);Bresso, 16/01/2024

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

3) Nei confronti del Sig. Gianluca Invernici, atleta della società Palombella, tesserato n°

5945,

• visto il modulo PNIV2 14/01/2025 (n° M605L), relativo all’incontro Master 022

disputatosi in Treviglio, tra le società PN Leinì Gialla e Palombella, e constatatane la

regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per gioco violento avendo colpito

involontariamente il volto di un avversario, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);

• visto l’art. 15 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

• ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 19 secondo comma del

Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, in quanto la condotta contestata è stata

qualificata dall’arbitro come involontaria;

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

4) Nei confronti del Sig. Tommaso Riva, atleta della società Palombella, tesserato n° 7648,

• visto il modulo PNIV2 14/01/2025 (n° M605L), relativo all’incontro Master 022

disputatosi in Treviglio, tra le società PN Leinì Gialla e Palombella, e constatatane la

regolarità;Bresso, 16/01/2024

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per gioco violento avendo colpito

involontariamente un avversario con un pugno, art. 21.13 del Regolamento tecnico

PNI);

• visto l’art. 15 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

• ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 19 secondo comma del

Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, in quanto la condotta contestata è stata

qualificata dall’arbitro come involontaria;

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

Il Giudice Sportivo PNI

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