Comunicato GAPI n.08/2026 del 05/02/2026

sabato, 7 Febbraio 2026

Arbitri GAPI

Comunicato GAPI n.08/2026 del 05/02/2026

Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti

PROVVEDIMENTI:

1) Nei confronti del Sig. Samuele Forcella, atleta della società Waterpolo Treviglio,

tesserato n° 5448,

• visto il modulo PNIV2 01/02/2026 (n° J324L), relativo all’incontro Juniores Lega Pro

disputatosi in Seregno, tra le società H2O Muggiò e Waterpolo Treviglio, e

constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per proteste e utilizzo di

linguaggio blasfemo, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

2) Nei confronti del Sig. Andrea Giovanni Osvaldo Zuanetti, atleta della società

Olimpiakozzi, tesserato n° 6919,

• visto il modulo PNIV2 01/02/2026 (n° M328B1), relativo all’incontro Master Serie B1

disputatosi in Varedo, tra le società I Magnifici Cambusa e Olimpiakozzi, e

constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per mancanza di rispetto nei

confronti dell’arbitro, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

3) Nei confronti del Sig. Fabrizio Nepote, dirigente della società PN Leinì Gialla, tesserato

n° 982,

• visto il modulo PNIV2 01/02/2026 (n° M334L), relativo all’incontro Master 022 Lega

Pro disputatosi in Leinì, tra le società PN Leinì Gialla e Team Lombardia Rho , e

constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento

antisportivo causato da reiterate proteste nei confronti delle decisioni arbitrali);

• visto l’art. 14 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

• contestata altresì la recidiva ex art. 21 Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, in

quanto il dirigente è già stato sanzionato per i medesimi motivi nella quinta giornata

di campionato;

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.

***

4) Nei confronti del Sig. Daniele Fusto, tecnico della società I Magnifici, tesserato n° 645,

• visto il modulo PNIV2 01/02/2026 (n° R325C1), relativo all’incontro Ragazzi U 15

Serie C disputatosi in Varedo, tra le società Aquarium Nuoto e I Magnifici U15, e

constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento

antisportivo causato da reiterate proteste nei confronti delle decisioni arbitrali);

• visto l’art. 14 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

• contestata altresì la circostanza aggravante di cui all’art. 20 comma 1 lettera f), per

avere proseguito, nonostante l’espulsione comminata, a fornire indicazioni tecniche

alla squadra;

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.

***

5) Nei confronti del Sig. Arnau Inverardi, atleta della società Acquarè Franciacorta,

tesserato n° 11017,

• visto il modulo PNIV2 01/02/2026 (n° M320L), relativo all’incontro Master Lega Pro

disputatosi in Seregno, tra le società Acquarè Franciacorta e Campus Team Pavia, e

constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per proteste avverso le decisioni

arbitrali, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

6) Nei confronti del Sig. Davide Subri, dirigente della società Acquarè Franciacorta,

tesserato n° 728,

• visto il modulo PNIV2 01/02/2026 (n° M320L), relativo all’incontro Master Lega Pro

disputatosi in Seregno, tra le società Acquarè Franciacorta e Campus Team Pavia, e

constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento

antisportivo causato da reiterate proteste nei confronti delle decisioni arbitrali);

• visto l’art. 14 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

• contestata altresì la circostanza aggravante di cui all’art. 20 comma 1 lettera f) del

Regolamento di Giustizia Sportiva PNI per avere continuato a protestare dopo

l’espulsione, ritenendo di particolare gravità, ex art. 20 comma 1 l’atteggiamento ed

il comportamento tenuto nei confronti del direttore di gara;

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.

***

7) Nei confronti della Sig.ra Elisa Zanetti, dirigente della società Acquarè Franciacorta,

tesserata n° 757,

• visto il modulo PNIV2 01/02/2026 (n° M320L), relativo all’incontro Master Lega Pro

disputatosi in Seregno, tra le società Acquarè Franciacorta e Campus Team Pavia, e

constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento

antisportivo causato da reiterate proteste nei confronti delle decisioni arbitrali);

• visto l’art. 14 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga alla suddetta n° 1 giornata di squalifica.

***

8) Relativamente all’incontro Allievi U17 Lega Pro tra RN Legnano Rossa e SG Arese, che

avrebbe dovuto disputarsi in data 01/02/2026 presso la piscina di Seregno,

• visto il modulo PNIV2 01/12/2026 (n° A323L) e constatatane la regolarità;

• considerato che l’incontro non si è disputato per la mancanza di calottine di colore

diverso dal bianco nella disponibilità della squadra di casa RN Legnano, in quanto la

squadra SG Arese, campione in carica, è tenuta, ai sensi dalla Normativa Generale

PNI ad indossare calottine bianche tricolore;

• considerato quindi, che la RN Legnano, non avendo nella propria disponibilità altro

set di calottine, ha violato l’art. 2 primo comma della Normativa Generale PNI e l’art.

4 secondo comma del Regolamento Tecnico PNI;

• visti gli artt. 13 e 23 comma 1, capo A) lettera a) del Regolamento di Giustizia

Sportiva PNI;

Assegna alla società SG Arese la vittoria a tavolino con il punteggio di 5 a 0.

Il Giudice Sportivo PNI

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