Comunicato GAPI n.08/2026 del 05/02/2026
sabato, 7 Febbraio 2026
Arbitri GAPI
Comunicato GAPI n.08/2026 del 05/02/2026
Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti
PROVVEDIMENTI:
1) Nei confronti del Sig. Samuele Forcella, atleta della società Waterpolo Treviglio,
tesserato n° 5448,
• visto il modulo PNIV2 01/02/2026 (n° J324L), relativo all’incontro Juniores Lega Pro
disputatosi in Seregno, tra le società H2O Muggiò e Waterpolo Treviglio, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per proteste e utilizzo di
linguaggio blasfemo, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
2) Nei confronti del Sig. Andrea Giovanni Osvaldo Zuanetti, atleta della società
Olimpiakozzi, tesserato n° 6919,
• visto il modulo PNIV2 01/02/2026 (n° M328B1), relativo all’incontro Master Serie B1
disputatosi in Varedo, tra le società I Magnifici Cambusa e Olimpiakozzi, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per mancanza di rispetto nei
confronti dell’arbitro, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
3) Nei confronti del Sig. Fabrizio Nepote, dirigente della società PN Leinì Gialla, tesserato
n° 982,
• visto il modulo PNIV2 01/02/2026 (n° M334L), relativo all’incontro Master 022 Lega
Pro disputatosi in Leinì, tra le società PN Leinì Gialla e Team Lombardia Rho , e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento
antisportivo causato da reiterate proteste nei confronti delle decisioni arbitrali);
• visto l’art. 14 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
• contestata altresì la recidiva ex art. 21 Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, in
quanto il dirigente è già stato sanzionato per i medesimi motivi nella quinta giornata
di campionato;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.
***
4) Nei confronti del Sig. Daniele Fusto, tecnico della società I Magnifici, tesserato n° 645,
• visto il modulo PNIV2 01/02/2026 (n° R325C1), relativo all’incontro Ragazzi U 15
Serie C disputatosi in Varedo, tra le società Aquarium Nuoto e I Magnifici U15, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento
antisportivo causato da reiterate proteste nei confronti delle decisioni arbitrali);
• visto l’art. 14 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
• contestata altresì la circostanza aggravante di cui all’art. 20 comma 1 lettera f), per
avere proseguito, nonostante l’espulsione comminata, a fornire indicazioni tecniche
alla squadra;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.
***
5) Nei confronti del Sig. Arnau Inverardi, atleta della società Acquarè Franciacorta,
tesserato n° 11017,
• visto il modulo PNIV2 01/02/2026 (n° M320L), relativo all’incontro Master Lega Pro
disputatosi in Seregno, tra le società Acquarè Franciacorta e Campus Team Pavia, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per proteste avverso le decisioni
arbitrali, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
6) Nei confronti del Sig. Davide Subri, dirigente della società Acquarè Franciacorta,
tesserato n° 728,
• visto il modulo PNIV2 01/02/2026 (n° M320L), relativo all’incontro Master Lega Pro
disputatosi in Seregno, tra le società Acquarè Franciacorta e Campus Team Pavia, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento
antisportivo causato da reiterate proteste nei confronti delle decisioni arbitrali);
• visto l’art. 14 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
• contestata altresì la circostanza aggravante di cui all’art. 20 comma 1 lettera f) del
Regolamento di Giustizia Sportiva PNI per avere continuato a protestare dopo
l’espulsione, ritenendo di particolare gravità, ex art. 20 comma 1 l’atteggiamento ed
il comportamento tenuto nei confronti del direttore di gara;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.
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7) Nei confronti della Sig.ra Elisa Zanetti, dirigente della società Acquarè Franciacorta,
tesserata n° 757,
• visto il modulo PNIV2 01/02/2026 (n° M320L), relativo all’incontro Master Lega Pro
disputatosi in Seregno, tra le società Acquarè Franciacorta e Campus Team Pavia, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento
antisportivo causato da reiterate proteste nei confronti delle decisioni arbitrali);
• visto l’art. 14 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga alla suddetta n° 1 giornata di squalifica.
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8) Relativamente all’incontro Allievi U17 Lega Pro tra RN Legnano Rossa e SG Arese, che
avrebbe dovuto disputarsi in data 01/02/2026 presso la piscina di Seregno,
• visto il modulo PNIV2 01/12/2026 (n° A323L) e constatatane la regolarità;
• considerato che l’incontro non si è disputato per la mancanza di calottine di colore
diverso dal bianco nella disponibilità della squadra di casa RN Legnano, in quanto la
squadra SG Arese, campione in carica, è tenuta, ai sensi dalla Normativa Generale
PNI ad indossare calottine bianche tricolore;
• considerato quindi, che la RN Legnano, non avendo nella propria disponibilità altro
set di calottine, ha violato l’art. 2 primo comma della Normativa Generale PNI e l’art.
4 secondo comma del Regolamento Tecnico PNI;
• visti gli artt. 13 e 23 comma 1, capo A) lettera a) del Regolamento di Giustizia
Sportiva PNI;
Assegna alla società SG Arese la vittoria a tavolino con il punteggio di 5 a 0.
Il Giudice Sportivo PNI