
Comunicato GAPI n.11/2025 del 19/02/2025
giovedì, 20 Febbraio 2025
Arbitri GAPI
Bresso, 19/02/2025
Comunicato GAPI n.11/2025 del 19/02/2025
Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti
PROVVEDIMENTI:
1) Nei confronti del Sig. Carlo D’Ambrosio, atleta della società H2O Muggiò Rossa,
tesserato n° 7116,
• visto il modulo PNIV2 16/02/2025 (n° A377L), relativo all’incontro Allievi U17 Lega
Pro disputatosi in Novi Ligure, tra le società H2O Muggiò Rossa e RN Legnano;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta avendo mancato
di rispetto all’arbitro utilizzando linguaggio scorretto, art. 21.13 del Regolamento
tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
2) Nei confronti del Sig. Massimiliano Zerbini, atleta della società I Magnifici, tesserato n°
8963,
• visto il modulo PNIV2 16/02/2025 (n° R354C), relativo all’incontro Ragazzi U15
disputatosi in Novi Ligure, tra le società I Magnifici ed Aquarium Nuoto, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta avendo
utilizzato linguaggio scorretto, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);Bresso, 19/02/2025
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
3) Nei confronti del Sig. Ruben De Rossi, atleta della società PN Lecco, tesserato n° 9264,
• visto il modulo PNIV2 16/02/2025 (n° A482B2), relativo all’incontro Allievi U17
disputatosi in Varedo, tra le società PN Lecco e H2O Sesto, e verificatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta, rientrando in
acqua tuffandosi a gioco ancora attivo, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
4) Nei confronti del Sig. Riccardo Fabris, tecnico della società Sport Active P.N. Cormano,
tesserato n° 294,
• visto il modulo PNIV2 16/02/2025 (n° M611L), relativo all’incontro Master 022
disputatosi in Seregno, tra le società Sport Active P.N. Cormano e Baccombella, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento antisportivo
causato da proteste nei confronti delle decisioni arbitrali utilizzando turpiloquio, art. 14
Regolamento di Giustizia Sportiva PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.Bresso, 19/02/2025
***
5) Nei confronti del Sig. Alessandro Benedetti, atleta della società Baccombella, tesserato n°
214,
• visto il modulo PNIV2 16/02/2025 (n° M611L), relativo all’incontro Master 022
disputatosi in Seregno, tra le società Sport Active P.N. Cormano e Baccombella, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta avendo
protestato avverso le decisioni arbitrali, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
6) Nei confronti del Sig. Alessandro Minopoli, atleta della società Sport Active P.N.
Cormano, tesserato n° 205,
• visto il modulo PNIV2 16/02/2025 (n° M611L), relativo all’incontro Master 022
disputatosi in Seregno, tra le società Sport Active P.N. Cormano e Baccombella, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta avendo
protestato avverso le decisioni arbitrali, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***Bresso, 19/02/2025
7) Nei confronti del Sig. Simone Magni, atleta della società Baccombella, tesserato n° 229,
• visto il modulo PNIV2 16/02/2025 (n° M611L), relativo all’incontro Master 022
disputatosi in Seregno, tra le società Sport Active P.N. Cormano e Baccombella, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta avendo
protestato avverso le decisioni arbitrali utilizzando linguaggio scorretto, art. 21.13 del
Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
8) Nei confronti della società Sporting Lodi,
• visto il modulo PNIV2 19/02/2025 (n° E54A1), relativo all’incontro Esordienti U13
disputatosi in Bosisio Parini, tra le società Sporting Lodi e Viribus Unitis Arancione
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (durante lo svolgimento della gara e
successivamente alla stessa, l’arbitro veniva ripetutamente insultato dai tifosi della
società Sporting Lodi);
• visti gli artt. 13 e 23 del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga alla società Sporting Lodi ammonizione con diffida.
Il Giudice Sportivo PNI