Comunicato GAPI n.14/2025 del 10/03/2025

mercoledì, 12 Marzo 2025

Arbitri GAPI

Bresso, 10/03/2025

Comunicato GAPI n.14/2025 del 10/03/2025

Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti

PROVVEDIMENTI:

1) Nei confronti del Sig. Mattia Monti, atleta della società PN Barzanò, tesserato n° 7400,

• visto il modulo PNIV2 09/03/2025 (n° A450B1), relativo all’incontro Allievi U17

serie B1 disputatosi in Treviglio, tra le società PN Barzanò e Waterpolo Treviglio;

• ista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento irriguardoso

nei confronti dell’arbitro, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

• irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

2) Nei confronti del Sig. Lodovico Guido Bergomi, atleta della società Waterpolo Milano

Olimpiakozzi, tesserato n° 6917,

• visto il modulo PNIV2 09/03/2025 (n° M659A2), relativo all’incontro Master 022

Serie A disputatosi in Pavia, tra le società Canottieri Bissolati e Waterpolo Milano

Olimpiakozzi;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento irriguardoso

nei confronti dell’arbitro causato da linguaggio scorretto, art. 21.13 del Regolamento

tecnico PNI);Bresso, 10/03/2025

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

3) Nei confronti del Sig. Massimiliano Formis, atleta della società Canottieri Bissolati,

tesserato n° 11129,

• visto il modulo PNIV2 09/03/2025 (n° M659A2), relativo all’incontro Master 022

Serie A disputatosi in Pavia, tra le società Canottieri Bissolati e Waterpolo Milano

Olimpiakozzi;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per gioco violento, art. 21.13 del

Regolamento tecnico PNI);

• ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 19 secondo comma, in

quanto la condotta dell’atleta è stata definita involontaria;

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

4) Nei confronti del Sig. Giuseppe Simone Chiacchio, atleta della società Palombella,

tesserato n° 1873,

• visto il modulo PNIV2 09/03/2025 (n° M622L), relativo all’incontro Master 022

Lega Pro disputatosi in Seregno, tra le società Desenzano ASD e Palombella, e

constatatane la regolarità;Bresso, 10/03/2025

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta causata da

minacce ad un avversario ed utilizzo di linguaggio scorretto, art. 21.13 del

Regolamento tecnico PNI);

• contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 20 primo comma lettera f) del

Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, per avere, a fine partita, insultato l’arbitro;

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.

***

5) Nei confronti del Sig. Giuseppe Ruta, tecnico della società Team Lombardia Rho Blu,

tesserato n° 3,

• visto il modulo PNIV2 09/03/2025 (n° E57A1), relativo all’incontro Esordienti

Under 13 disputatosi in Arese, tra le società Viribus Unitis Arancione e Team

Lombardia Rho Blu, e constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento antisportivo

causato da reiterate proteste nei confronti delle decisioni arbitrali art. 14 del

Regolamento di Giustizia Sportiva PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***Bresso, 10/03/2025

6) Nei confronti della Sig.ra Gaia Donaduzzi, atleta della società Desenzano C, tesserato

n° 11287,

• visto il modulo PNIV2 09/03/2025 (n° M760B2), relativo all’incontro Master 022

Serie B2 disputatosi in Seregno, tra le società Desenzano C e PN Leinì Blu, e

constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per gioco violento, art. 21.13 del

Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.

***

7) Nei confronti del Sig. Massimiliano Pessina, atleta della società Team Lombardia Rho,

tesserato n° 3925,

• visto il modulo PNIV2 02/03/2025 (n° A412A2), relativo all’incontro Allievi U17

Serie A2 disputatosi in Treviglio, tra le società Team Lombardia Rho e Piacenza PN

2018, e constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per brutalità, art. 21.14 del

Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 3 giornate di squalifica.Bresso, 10/03/2025

***

8) Nei confronti del Sig. Stefano Scozzari, atleta della società Waterpolo Treviglio,

tesserato n° 10842,

• visto il modulo PNIV2 09/03/2025 (n° M658A2), relativo all’incontro Master 022

Serie A2 disputatosi in Treviglio, tra le società Waterpolo Buccinasco A e

Waterpolo Treviglio, e constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per condotta contraria allo spirito

del gioco, avendo appoggiato la propria fronte a quella di un avversario, in segno di

sfida, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

9) Nei confronti del Sig. Alessandro Arnoldi, atleta della società Waterpolo Buccinasco,

tesserato n° 10923,

• visto il modulo PNIV2 09/03/2025 (n° M658A2), relativo all’incontro Master 022

Serie A2 disputatosi in Treviglio, tra le società Waterpolo Buccinasco A e

Waterpolo Treviglio, e constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento irriguardoso

nei confronti dell’arbitro causato da vibrate proteste, art. 21.13 del Regolamento

tecnico PNI);Bresso, 10/03/2025

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

10) Nei confronti del Sig. Michele Arigliano, atleta della società H2O Muggiò, tesserato

n° 10851,

• visto il modulo PNIV2 09/03/2025 (n° J516L), relativo all’incontro Juniores U 19

Lega Pro disputatosi in Treviglio, tra le società H2O Muggiò e H2 Sport, e

constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento irriguardoso

nei confronti dell’arbitro causato da proteste plateali, art. 21.13 del Regolamento

tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

11) Nei confronti del Sig. Cesare Varni, atleta della società H2O Muggiò, tesserato n°

6039,

• visto il modulo PNIV2 09/03/2025 (n° J516L), relativo all’incontro Juniores U 19

Lega Pro disputatosi in Treviglio, tra le società H2O Muggiò e H2 Sport, e

constatatane la regolarità;Bresso, 10/03/2025

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta, avendo, a

partita conclusa, polemizzato insistentemente con un avversario art. 21.13 del

Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

Il Giudice Sportivo PNI

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *