Comunicato GAPI n.17/2025 del 02/04/2025

giovedì, 3 Aprile 2025

Arbitri GAPI

Bresso, 02/04/2025

Comunicato GAPI n.17/2025 del 02/04/2025

Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti

PROVVEDIMENTI:

1) Nei confronti del Sig. Daniele Meneguzzi, dirigente della società H2O Muggiò Rossa,

tesserato n° 852,

• visto il modulo PNIV2 30/03/2025 (n° R214A1), relativo all’incontro Ragazzi

Under 15 Serie A1 disputatosi in Novara, tra le società Locatelli Genova e H2O

Muggiò Rossa, e constatatane la regolarità;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento antisportivo,

causato da reiterate proteste nei confronti delle decisioni arbitrali art. 14 del

Regolamento di Giustizia Sportiva PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

2) Nei confronti del Sig. Francesco Veirana, atleta della società Waterpolo Milano

Olimpiakozzi, tesserato n° 8399,

• visto il modulo PNIV2 30/03/2025 (n° M653A2), relativo all’incontro Master 022

serie A2 disputatosi in Novara, tra le società Waterpolo Milano Olimpiakozzi e

Waterpolo Buccinasco;Bresso, 02/04/2025

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta, essendo

rientrato irregolarmente in vasca, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,

irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.

***

3) Nei confronti del Sig. Daniele Fedrici, tecnico della società Sport Plus Cassano,

tesserato n° 502,

• visto il modulo PNIV2 30/03/2025 (n° A454B1), relativo all’incontro Allievi U17

serie B1 disputatosi in Treviglio, tra le società Sport Plus Cassano e Waterpolo

Treviglio Azzurra;

• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento antisportivo

causato da ripetute proteste nei confronti delle decisioni arbitrali art. 14 del

Regolamento di Giustizia Sportiva PNI);

• contestata altresì la recidiva specifica ex art. 22 secondo comma del regolamento di

Giustizia Sportiva PNI, per essere già stato squalificato per i medesimi motivi nella

prima giornata di campionato.

• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;

irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.

Il Giudice Sportivo PNI

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