
Comunicato GAPI n.19/2025 del 16/04/2025
giovedì, 17 Aprile 2025
Arbitri GAPI
Bresso, 16/04/2025
Comunicato GAPI n.19/2025 del 16/04/2025
Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti
PROVVEDIMENTI:
1) Nei confronti del Sig. Simone Tambini, atleta della società PN Crema, tesserato n°
6833,
• visto il modulo PNIV2 14/04/2025 (n° M642L), relativo all’incontro Master 022
Lega Pro disputatosi in Crema, tra le società PN Crema e Team Lombardia Rho, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per mancanza di rispetto nei
confronti dell’arbitro, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI;
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
2) Nei confronti del Sig. Giovanni Nigro, atleta della società PN Leinì, tesserato n° 9385,
• visto il modulo PNIV2 14/04/2025 (n° R333B2), relativo all’incontro Ragazzi U15
serie B2 disputatosi in Crema, tra le società PN Leinì e Waterpolo Buccinasco e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione disubbedienza rispetto alle
decisioni arbitrali, art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.Bresso, 16/04/2025
***
3) Nei confronti del Sig. Edoardo Giussani, atleta della società PN Barzanò, tesserato n°
4902,
• visto il modulo PNIV2 13/04/2025 (n° J562B), relativo all’incontro Juniores Under
19 Serie B disputatosi in Varedo, tra le società I Magnifici U19 e PN Barzanò e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento scorretto, art.
21.13 del Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
4) Nei confronti del Sig. Panteleimon Karamanis, atleta della società Waterpolo Milano
Olimpiakozzi, tesserato n° 10927,
• visto il modulo PNIV2 13/04/2025 (n° M662A2), relativo all’incontro Master 022
Serie A2 disputatosi in Crema, tra le società Waterpolo Milano Olimpiakozzi e RN
Legnano e constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento scorretto, art.
21.13 del Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***Bresso, 16/04/2025
5) Nei confronti del Sig. Andrea Ruspi, atleta della società RN Legnano, tesserato n°
10871,
• visto il modulo PNIV2 13/04/2025 (n° M662A2), relativo all’incontro Master 022
Serie A2 disputatosi in Crema, tra le società Waterpolo Milano Olimpiakozzi e RN
Legnano e constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento scorretto, art.
21.13 del Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
6) Nei confronti del Sig. Samuele Darini, atleta della società Waterpolo Buccinasco B,
tesserato n° 11276,
• visto il modulo PNIV2 13/04/2025 (n° M772B2), relativo all’incontro Master 022
Serie B2 disputatosi in Crema, tra le società PN Leinì Blu e Waterpolo Buccinasco
B e constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro (espulsione per comportamento irriguardoso,
art. 21.13 del Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***Bresso, 16/04/2025
7) Nei confronti del Sig. Alessandro Parente, atleta della società Waterpolo Buccinasco
B, tesserato n° 8494,
• visto il modulo PNIV2 13/04/2025 (n° M772B2), relativo all’incontro Master 022
Serie B2 disputatosi in Crema, tra le società PN Leinì Blu e Waterpolo
• Buccinasco B e constatatane la regolarità;
• vista e verificata a seguito di approfondimento istruttorio la condotta contestata
dall’arbitro (espulsione per brutalità, art. 21.14 del Regolamento tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 3 giornate di squalifica.
Il Giudice Sportivo PNI