
Comunicato GAPI n.23/2024 del 30/05/2024
sabato, 1 Giugno 2024
Giudice Sportivo
Comunicato GAPI n.23/2024 del 30/05/2024
Il Giudice Sportivo PNI Avv. Christian Moretti, ha pronunciato i seguenti
PROVVEDIMENTI:
1) Nei confronti del Sig. Riccardo Rocco, atleta della società Viribus Unitis Verde, tesserato
n° 6681,
• visto il modulo PNIV2 28/05/2024 (n° A368A2), relativo all’incontro Allievi U17
disputatosi in Pavia tra le società H2O Muggiò Rossa e Viribus Unitis Verde, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta,
art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
***
2) Nei confronti del Sig. Francesco Lualdi, atleta della società H2O Muggiò Rossa, tesserato
n° 7238,
• visto il modulo PNIV2 28/05/2024 (n° A368A2), relativo all’incontro Allievi U17
disputatosi in Pavia tra le società H2O Muggiò Rossa e Viribus Unitis Verde, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per brutalità, art. 21.14
Regolamento Tecnico PNI);
• ritenuto di applicare la circostanza attenunate di cui all’art. 18 primo comma del
Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, non avendo l’atleta, comunque, colpito
l’avversario, nonostante l’intenzione.
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.
Dispone, visto il particolare disvalore del comportamento dell’atleta, ex art. 25 primo comma
lettera b) del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, che la squalifica, nel caso in cui non
venga scontata completamente in questa stagione, prosegua, per la parte residua, nella
successiva.
***
3) Relativamente all’incontro Ragazzi Serie A2 tra PN Lugano Sharks e Omnia Sport, che
avrebbe dovuto disputarsi in data 26/05/2024 presso la piscina di Seregno,
• visto il modulo PNIV2 26/05/2024 (n° R239A2) e constatatane la regolarità;
• considerato che la squadra PN Lugano Sharks non si è presentata all’incontro de quo,
mentre la squadra Omnia Sport era regolarmente presente;
• considerato, quindi, che l’incontro non si è disputato;
• vista la Normativa Generale PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
Assegna alla società Omnia Sport la vittoria a tavolino con il punteggio di 5 a 0.
Irroga alla società PN Lugano Sharks n° 2 punti di penalizzazione da applicarsi
immediatamente.
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4) Nei confronti del Sig. Pietro Spicone, atleta della società Omegna Nuoto n° 10006,
• visto il modulo PNIV2 26/05/2024 (n° J531B), relativo all’incontro Juniores U19
disputatosi in Treviglio, tra le società PN Barzanò e Omegna Nuoto, e constatatane la
regolarità;
• vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta a
causa di proteste reiterate, art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
• contestata altresì la recidiva di cui all’art. 22 del Regolamento di Giustizia Sportiva
PNI, essendo l’atleta già stato squalificato per n° 3 turni alla 9ma giornata u.s.;
• contestata altresì la circostanza aggravante di cui all’art. 20 primo comma lettera f) del
Regolamento di Giustizia PNI;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 3 giornate di squalifica.
Dispone, visto il particolare disvalore del comportamento dell’atleta, ex art. 25 primo comma
lettera b) del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, che la squalifica, nel caso in cui non
venga scontata completamente in questa stagione, prosegua, per la parte residua, nella
successiva.
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5) Nei confronti del Sig. Marco Colnaghi atleta della società In Sport Cassano D’Adda,
tesserato n° 7680,
• visto il modulo PNIV2 26/05/2024 (n° R240A2), relativo all’incontro Ragazzi U15
disputatosi in Treviglio, tra le società In Sport Cassano D’Adda e San Carlo Sport, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per brutalità, art. 21.14
Regolamento Tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 3 giornate di squalifica.
Dispone, visto il particolare disvalore del comportamento dell’atleta, ex art. 25 primo comma
lettera b) del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, che la squalifica, nel caso in cui non
venga scontata completamente in questa stagione, prosegua, per la parte residua, nella
successiva.
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6) Nei confronti del Sig. Emanuele Gatti, atleta della società In Sport Cesano, tesserato n°
6681,
• visto il modulo PNIV2 26/05/2024 (n° M718B), relativo all’incontro Master 022
disputatosi in Pavia tra le società In Sport Cesano e Waterpolo Buccinasco B, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta,
art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
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7) Nei confronti del Sig. Andrea Luzzini, atleta della società Waterpolo Buccinasco B,
tesserato n° 9348,
• visto il modulo PNIV2 26/05/2024 (n° M718B), relativo all’incontro Master 022
disputatosi in Pavia tra le società In Sport Cesano e Waterpolo Buccinasco B, e
constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta,
art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
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8) Nei confronti del Sig. Alessandro Galimberti, atleta della società Waterpolo Treviglio
Nera, tesserato n° 9528,
• visto il modulo PNIV2 28/05/2024 (n° E90A2), relativo all’incontro Esordienti U13
disputatosi in Arese tra le società Waterpolo Treviglio Nera e Sport Active PN
Cormano, e constatatane la regolarità;
• vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per gioco violento, art.
21.13 Regolamento Tecnico PNI);
• ritenuta applicabile alla fattispecie de qua la circostanza attenuante di cui all’art. 19
secondo comma del Regolamento di Giustizia PNI, considerata la articolata descrizione
del fatto e la giovane età dell’atleta;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 1 giornata di squalifica.
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9) Nei confronti del Sig. Mario Viggiano, atleta della società PN Milano, tesserato n° 8182,
• visto il modulo PNIV2 26/05/2024 (n° M714B), relativo all’incontro Master 022
disputatosi in Pavia tra le società PN Milano e H2O Muggiò, e constatatane la
regolarità;
• vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta,
causata da proteste reiterate art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
• contestata altresì la recidiva di cui all’art. 22 del Regolamento di Giustizia Sportiva
PNI, per essere stato già squalificato per comportamento della stessa indole nella 16ma
giornata u.s.;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.
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10) Nei confronti del Sig. Riccardo Coletta, atleta della società PN Milano, tesserato n°
9236,
• visto il modulo PNIV2 26/05/2024 (n° M714B), relativo all’incontro Master 022
disputatosi in Pavia tra le società PN Milano e H2O Muggiò, e constatatane la
regolarità;
• vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per cattiva condotta,
causata da proteste reiterate art. 21.13 Regolamento Tecnico PNI);
• contestata altresì circostanza aggravante di cui all’art. 20 primo comma lettera f), per
avere proseguito a protestare, dagli spalti, una volta espulso;
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 2 giornate di squalifica.
Dispone, visto il particolare disvalore del comportamento dell’atleta, ex art. 25 primo comma
lettera b) del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, che la squalifica, nel caso in cui non
venga scontata completamente in questa stagione, prosegua, per la parte residua, nella
successiva.
***
11) Nei confronti del Sig. Daniele Guido Bonazzi, atleta della società Omnia Sport, tesserato
n° 7748,
• visto il modulo PNIV2 26/05/2024 (n° A369A2), relativo all’incontro Allievi U17
disputatosi in Seregno tra le società I Magnifici U17 e Omnia Sport, e constatatane la
regolarità;
• vista la condotta contestata e sanzionata dall’arbitro (espulsione per brutalità, art. 21.14
Regolamento Tecnico PNI);
• visto il Regolamento tecnico PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
irroga al suddetto n° 3 giornate di squalifica.
Dispone, visto il particolare disvalore del comportamento dell’atleta, ex art. 25 primo comma
lettera b) del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, che la squalifica, nel caso in cui non
venga scontata completamente in questa stagione, prosegua, per la parte residua, nella
successiva.
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12) Nei confronti della società Omnia Sport,
• visto il modulo PNIV2 26/05/2024 (n° A369A2), relativo all’incontro Allievi U17
disputatosi in Seregno tra le società I Magnifici U17 e Omnia Sport, e constatatane la
regolarità;
• vista la condotta contestata dall’arbitro, relativa ad insulti a lui indirizzati, provenienti
dai tifosi della Omnia Sport, che hanno così disturbato il normale svolgimento della
gara;
• vista la Normativa Generale PNI ed il Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, ed in
particolare gli artt. 8.2 della Normativa Generale ed l’art. 23 comma 1 lettera A) del
Regolamento di Giustizia,
irroga alla predetta società l’ammonizione con diffida.
Il Giudice Sportivo PNI