
L’avv. Moretti nuovo giudice sportivo PNI: subito alcune modifiche nelle sanzioni EDCS
giovedì, 5 Marzo 2020
Arbitri GAPICampionato LombardiaCampionato Triveneto
Nell’attesa che le attività sportive e quotidiane possano riprendere in tutta normalità, l’unica cosa certa è che il Campionato PallaNuotoItalia ripartirà con una novità nel settore giustizia del Gruppo Arbitri PNI.
L’avvocato Christian Moretti è stato infatti nominato lo scorso 20 febbraio come giudice sportivo per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari che seguono le decisioni prese dai direttori di gara nelle partite di campionato. Classe 1975, residente a Bogliasco da 30 anni e quindi molto in sintonia con gli sport d’acqua (pratica ancora nuoto per salvamento), l’avv. Moretti si occupa di diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale, di diritto dello Sport e del lavoro in ambito sportivo, membro anche della Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Per PallaNuotoItalia si relazionerà con la direzione del G.A.P.I. per regolare e normare nel miglior modo possibile la parte disciplinare del campionato.
“Stimo molto Alessandro De Tursi, che giudico un innovatore nel mondo dello sport: non vedo l’ora di cominciare!” le parole a caldo dell’avvocato che in realtà si è già messo all’opera andando a rivedere e specificare le sanzioni per la violazione degli articoli del Regolamento Tecnico e della Normativa Generale del Campionato PallaNuotoItalia riguardanti le espulsioni definitive.
Qui di seguito la Nota G.A.P.I. 01/2020 e l’estratto del testo:
A seguito della nomina a Giudice Sportivo Unico dell’avv. Christian Moretti, cui, a partire dalla data odierna, spettano le decisioni in materia disciplinare in riferimento al Regolamento e alla Normativa Generale Campionato PallaNuotoItalia, si comunicano le seguenti specifiche e variazioni agli articoli Wp 21.13 e Wp 21.14 del Regolamento Tecnico PallaNuotoItalia GAPI 2019-2020 e all’ articolo 7.3 della Normativa Generale Campionato PallaNuotoItalia 2019-2020.
– Fino a 2 (due) giornate di squalifica per violazione dell’art. 21.13 Reg. Tecnico PNI dovuta a mancanza di rispetto, linguaggio e/o comportamento scorretto, proteste nei confronti dell’arbitro, della giuria e/o degli altri atleti e/o dirigenti e/o tecnici. Costituiscono circostanze da valutarsi nell’irrogazione della sanzione, la gravità del linguaggio utilizzato e del comportamento, la durata e la modalità delle proteste, la recidività nella sanzione e comunque il comportamento tenuto dall’atleta e/o del dirigente e/o del tecnico.
– Da 2 (due) a 3 (tre) giornate di squalifica per violazione dell’art. 21.13 Reg. Tecnico PNI dovuta a gioco violento. Costituiscono circostanze da valutarsi nell’irrogazione della sanzione, la durata della condotta violenta, le apparenti conseguenze valutate dall’arbitro sul soggetto che ha subito la condotta e la recidività nella sanzione.
– Da 3 (tre) a 4 (quattro) giornate di squalifica e 2 (due) punti di penalizzazione per violazione dell’art. 21.14 Reg. Tecnico PNI (c.d. brutalità). Costituiscono circostanze da valutarsi nell’irrogazione della sanzione, la durata della condotta brutale, le apparenti conseguenze valutate dall’arbitro sul soggetto che ha subito la condotta e la recidività nella sanzione.
Francesca Caminada
Ufficio Stampa PNI