Provvedimento disciplinare relativo alla partita tra Muggiò e Leinì della 23esima giornata Master O22

venerdì, 9 Giugno 2023

Arbitri GAPIGiudice Sportivo

Il Giudice Sportivo PNI
Avv. Christian Moretti,
ad integrazione di quanto deciso relativamente
alla giornata del 04/06/2023, ha emesso il seguente
PROVVEDIMENTO
Relativamente all’incontro Master 022 (codice M626D) disputatosi in Leinì in data 04/06/2023 tra H2O
Muggiò e Leinì Pallanuoto, terminato con il punteggio di 9 a 2.
Ritenuto in fatto ed in diritto
• in data 06/06/2023 il GAPI segnalava a questo Giudice Sportivo di avere acquisito informazioni
relative ad una possibile sostituzione di persona durante l’incontro di cui all’epigrafe, e di un
conseguente illecito disciplinare;
• in particolare, il giocatore con la calottina n° 7 della squadra H2O Muggiò, non sarebbe stato, come
da verbale, il Sig. Filippo Felici, ma altro tesserato, ovvero il Sig. Alessio Privitera, che aveva
risposto alla chiamata dell’arbitro e, conseguentemente aveva giocato l’incontro, realizzando tre reti;
• lo stesso giorno, questo Giudice, provvedeva ad attivare i propri poteri officiosi ex artt. 35 e 36 del
Regolamento di Giustizia Sportiva PNI, ed in particolare delegava oralmente il GAPI ad effettuare
tutte le indagini meglio viste, anche al fine di ricercare la verità materiale;
• il GAPI, in data 08/06/2023 provvedeva ad inviare una relazione a questo Giudice, nella quale si
dava atto di avere raccolto le dichiarazioni n°2 testimoni (l’arbitro Jacopo Colombo ed il Sig.
Federico Campobasso), visionato un filmato e diverse fotografie sia del Sig. Filippo Felici, sia del
Sig. Alessio Privitera;
• sia il filmato, sia le fotografie venivano visionate anche dal Giudice;
• nell’esercizio dei propri poteri officiosi, in data 08/06/2023, questo Giudice, provvedeva ad
ascoltare, senza formalità, il responsabile del GAPI, Sig. Davide Vukosa, al fine di ottenere ulteriori
Bresso, 08/06/2023
chiarimenti;
• contattata dal GAPI, la società H2O Muggiò, in data 08/06/2023 negava l’accaduto, ipotizzando
conseguenze risarcitorie in caso di eventuale penalizzazione;
• veniva quindi verificato che il Sig. Alessio Privitera, tesserato per PNI con la squadra H2O Muggiò
è effettivamente altresì tesserato per la società Nuoto Catania, che ha disputato il campionato di
Pallanuoto FIN di Serie A1 per la stagione in corso;
• risulta, nel verbale della partita di cui all’epigrafe, che il giocatore in calottina n° 7 abbia realizzato,
nel predetto incontro n° 3 reti, pari al numero complessivo di segnature realizzate dall’atleta Filippo
Felici (ovvero il giocatore sostituito) nell’intera stagione agonistica appena conclusa;
• risulta altresì che il Sig. Alessio Privitera sia il fratello del tecnico della società H2O Muggiò, Sig.
Davide Privitera, che ha diretto la squadra nell’incontro de quo.
• non ritenendo necessari ulteriori accertamenti, questo Giudice chiudeva l’istruttoria in data
08/06/2023.
Tanto premesso,
il Giudice richiamati i fatti come meglio esplicitati sopra, ritiene dimostrato che, durante l’incontro H2O
Muggiò e Leinì Pallanuoto si sia verificato un comportamento che abbia violato l’art. 1 della Normativa
Generale PNI, ma fatto ben più grave, i più elementari principi di lealtà sportiva, immanenti al sistema, che
dovrebbero essere conosciuti ed applicati da tutti i tesserati, e comunque normati e specificati dall’art. 13
del Regolamento di Giustizia Sportiva PNI,
Dall’istruttoria espletata, infatti, ed in particolare dalla relazione, dalle dichiarazioni dei Sigg.ri Colombo e
Campobasso, corroborate dalle immagini, risulta accertato che con l’evidente fine di trarne un vantaggio
sportivo, la società H2O Muggiò ha schierato, al posto del Sig. Filippo Felici, con la calottina n° 7, il Sig.
Alessio Privitera: vantaggio che si è concretizzato nel match, in quanto, quest’ultimo ha realizzato n° 3 reti.
Non pare irrilevante sottolineare come il Sig. Felici, nell’arco dell’intero campionato, abbia realizzato,
Bresso, 08/06/2023
complessivamente, lo stesso numero di segnature che il suo sostituto ha realizzato in un solo incontro.
Ma vi è di più.
Il Sig. Alessio Privitera risulta essere attualmente tesserato per la Società Nuoto Catania, che ha partecipato
all’ultimo campionato di Pallanuoto FIN di Serie A1, tra l’altro con risultati rilevanti dal punto di vista
personale e di squadra.
Risulta pertanto violato dalla società H2O Muggiò, l’art. 1 secondo comma della Normativa Generale PNI,
che prescrive che non possano partecipare ad incontri PNI tesserati FIN che risultino aver partecipato ad
incontri di rango superiore alla Promozione Maschile FIN.
Le conseguenze, come meglio esplicitate in dispositivo, sono quindi quelle previste dal predetto art. 1
ultimo comma, ovvero la sconfitta nella partita de qua, e la immediata penalizzazione in classifica.
Occorre inoltre, interrogarsi sulle responsabilità individuali.
Dall’esame delle prove, esse paiono essere pienamente sussistenti.
E’, infatti, opinione di questo Giudice che il giocatore Alessio Privitera, tesserato PNI e FIN si sia
dolosamente sostituito al compagno di squadra, al fine di consentire alla sua squadra di fruire delle sue
prestazioni, evidentemente superiori rispetto a quelle di compagni ed avversari, militando l’atleta nel
massimo campionato pallanuotistico italiano.
Tale comportamento risulta essere illecito e gravemente lesivo del principio di lealtà sportiva, ed inoltre
paiono sussistere almeno due circostanze aggravanti, sanzionate dall’art. 20 comma 1 del Regolamento di
Giustizia Sportiva PNI, ovvero l’aver agito per motivi abietti, ed avere agito per procurare ad altri un
vantaggio.
Questo Giudice ritiene che la sanzione per tale comportamento, essendosi concluso il campionato, debba
necessariamente essere parametrata alla più grave sanzione afflittiva prevista dal Regolamento di Giustizia
Sportiva PNI, ovvero quella relativa alla brutalità (n° 3 giornate): visto il concorso di circostanze
aggravanti, si ritiene equa una sanzione pari a n° 5 giornate di squalifica.
Bresso, 08/06/2023
Parimenti, dovrà essere sanzionato l’allenatore della H2O Muggiò, anch’egli tesserato PNI, Sig. Davide
Privitera in quanto responsabile tecnico: non è infatti sensatamente sostenibile che i fatti si siano svolti
senza la sua necessaria partecipazione e consenso, se non, addirittura regia.
Si ritiene che il suo contributo causale, visti anche gli stretti rapporti di parentela (i due, Alessio e Davide,
sono fratelli), sia stato almeno pari a quello del germano.
Anche tale comportamento risulta essere illecito e gravemente lesivo del principio di lealtà sportiva, ed
inoltre paiono sussistere due circostanze aggravanti, sanzionate dall’art. 20 comma 1 del Regolamento di
Giustizia Sportiva PNI, ovvero l’aver agito per motivi abietti, ed avere agito per procurare ad altri un
vantaggio. Anche in questo caso, per i motivi appena spiegati, si ritiene equa una sanzione pari a n° 5
giornate di squalifica.
*****
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo PNI, definitivamente pronunciando,
Relativamente all’incontro Master 022 (codice M626D) disputatosi in Leinì in data 04/06/2023 tra H2O
Muggiò e Leinì Pallanuoto, assegna la vittoria a Leinì Pallanuoto, con il punteggio di 0 a 5,
Irroga alla società H2O Muggio n° 5 punti di penalizzazione, da applicarsi immediatamente.
Irroga la Sig. Alessio Privitera la sanzione della squalifica per n° 5 giornate.
Irroga al Sig. Davide Privitera la sanzione della squalifica per n° 5 giornate.
Si comunichi agli interessati e si pubblichi sul sito PNI.
Bresso, 08/06/2023
Avv. Christian Moretti

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